La validità dei Diplomi per gli Istruttori sportivi a cosenza

La validità dei Diplomi per gli Istruttori sportivi

Ancora in molti chiamano chiedendo se il loro Diploma o Attestato pieno di sigle assurde, loghetti colorati e firme di ogni sorta abbia una qualche validità per lavorare come TECNICO SPORTIVO all’interno di una Associazione/Società Sportiva Dilettantistica.

E la risposta è: NO!

Cerchiamo di fare chiarezza in un modo molto semplice: gli unici Diplomi validi in Italia ai fini fiscali e legali sono quelli rilasciati dalle organizzazioni riconosciute dal CONI ed elencate sul suo sito ufficiale, ovvero:

 

Diploma LIBERTAS Riconoscimento Sportivo del CONI

La formazione degli operatori sportivi a livello nazionale è di competenza dei soggetti che operano, in Italia, con riconoscimento giuridico in campo sportivo e cioè:

  • il C.O.N.I. Comitato Olimpico Nazionale Italiano
  • le Federazioni Sportive o realtà associate riconosciute dal C.O.N.I.
  • gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.

Le competenze sono state confermate dal Decreto Legislativo 23/07/1999 n. 242 (cosiddetto decreto Melandri di riordino dello sport) che assegna al C.O.N.I., a norma dell’art.11 della Legge 15 marzo 1997 n.59, “l’organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale” e la “promozione della massima diffusione della pratica sportiva nei limiti di quanto stabilito dal D.P.R. 24 luglio 1977 n.616”. Lo Statuto del C.O.N.I., regolarmente approvato dal Ministero vigilante, detta, all’art.2 le funzioni di disciplina e regolazione ed all’art.26 l’ordinamento degli Enti di promozione Sportiva.

In particolare poi, per gli Enti di Promozione Sportiva, la legittimazione della formazione dei tecnici, istruttori ed altre figure similari di operatori sportivi deriva dalle previsioni dell’art.2 del Regolamento “per il riconoscimento ed i rapporti C.O.N.I. – Enti di promozione Sportiva”, approvato dal Consiglio nazionale del C.O.N.I. il 01/08/2001.

 

Competenze delle Regioni Ferme restando le competenze nazionali del C.O.N.I. (e quindi delle federazioni e degli Enti di Promozione Sportiva), le funzioni in materia di sport sono state, nel tempo ed in parte, con diversi provvedimenti, attribuite alle Regioni (legge 549/95, art.2, comma 46, lettera b; Legge 59/97, art.7; Dlg 31/03/98 n.112) fino ad arrivare alle recenti modifiche dell’art.117 della Costituzione, per cui, allo stato attuale, la materia dello sport è “a legislazione concorrente” tra Stato e Regioni.

In particolare la Legge regionale 22 novembre 2010, n. 28  – Norme in materia di sport nella Regione Calabria  BUR n. 21 del 16 novembre 2010, supplemento straordinario n. 2 del 30 novembre 2010

TITOLO IV NORME DI SICUREZZA Art. 18 (Tutela dei praticanti le attività sportive)

  1. Nelle palestre e nelle strutture sportive aperte al pubblico per l’esercizio di attività motorie dietro pagamento di corrispettivo, anche sotto forma di quote sociali di adesione, le attività sportive devono essere svolte con la presenza costante di un istruttore qualificato o di un istruttore specifico di disciplina, con abilitazione in corso di validità.
  2. Si considera qualificato l’istruttore in possesso di diploma rilasciato dall’Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) di cui alla legge 7 febbraio 1958, n. 88 (Provvedimenti per l’educazione fisica) o di laurea in scienze motorie di cui al D.lgs. 8 maggio 1998, n. 178 (Trasformazione degli istituti superiori di educazione fisica ed istituzione delle facoltà e del corso di diploma in scienze motorie), ovvero in possesso di diploma o di laurea equipollenti, conseguiti all’estero e riconosciuti dalla Regione Calabria, in base alla normativa vigente. L’istruttore qualificato è responsabile della corretta applicazione dei programmi e delle attività svolte nella struttura sportiva.
  3. Si considera specifico di disciplina l’istruttore in possesso di corrispondente abilitazione, rilasciata dalla federazione nazionale competente, riconosciuta o affiliata al CONI e/o al CIP, nonché rilasciata dalle scuole regionali dello sport del CONI e dagli enti di promozione sportiva. L’istruttore specifico di disciplina è responsabile della corretta applicazione dei programmi e delle attività svolte nella struttura sportiva.

Sono pertanto riconosciuti come “Istruttori, Tecnici qualificati ed altre figure similari di Operatori sportivi” i soggetti in possesso, alternativamente, di:

  • Diploma di Laurea in Scienze Motorie
  • Diploma I.S.E.F.
  • Percorso formativo di Istruttore o Tecnico come disciplinato dalle federazioni o dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.